Art. 1.

      1. L'articolo 113 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dal seguente:

      «Art. 113. - (Definizione delle nozioni di pubblicità dei medicinali, di informazione sui medicinali e ambito di applicazione). - 1. Ai fini del presente titolo si intende per "pubblicità dei medicinali" qualsiasi azione di informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali.
      2. La pubblicità dei medicinali comprende, in particolare:

          a) la pubblicità dei medicinali presso il pubblico;

          b) la pubblicità dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a dispensarli, compresi i seguenti aspetti:

              1) la visita di informatori scientifici presso persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali;

              2) la fornitura di campioni di medicinali;

              3) l'incitamento a prescrivere o a fornire medicinali mediante la concessione, l'offerta o la promessa di vantaggi pecuniari o in natura, ad eccezione di oggetti di valore intrinseco trascurabile;

              4) il patrocinio di riunioni promozionali cui assistono persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali;

              5) il patrocinio dei congressi scientifici cui partecipano persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali, in particolare il pagamento delle spese di viaggio

 

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e di soggiorno di queste ultime in tali occasioni.

      3. Non formano oggetto del presente titolo ma costituiscono "informazione sui medicinali":

          a) l'etichettatura e il foglio illustrativo, soggetti alle disposizioni del titolo V;

          b) la corrispondenza necessaria per rispondere a una richiesta precisa e non sollecitata di informazioni su un determinato medicinale;

          c) le informazioni concrete e i documenti di riferimento riguardanti, ad esempio, i cambiamenti degli imballaggi, le avvertenze sugli effetti indesiderati nell'ambito della farmacovigilanza, i cataloghi di vendita e gli elenchi dei prezzi;

          d) il trasferimento di dati e di informazioni oggettive, scientifiche e complete mirati a consentire ai pazienti e agli operatori una conoscenza consapevole dei prodotti medicinali e delle opportunità che la ricerca scientifica offre loro. Le aziende farmaceutiche possono mettere a disposizione i dati e le informazioni richiesti da consumatori o operatori attraverso qualsiasi canale di comunicazione».